BONUS INCENTIVO ACQUISTO DI MOBILI-ARREDAMENTO
Con l'intento di affrontare la crisi economica con strumenti di stimolo alla spesa all'interno di alcuni comparti-chiave del sistema Italia, viene infatti riconosciuto un bonus, sotto forma di una detrazione fiscale ai fini dell'IRPEF, pari al venti per cento delle spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer. Tale bonus, che viene calcolato su di un importo massimo di spesa ammissibile di 10.000 euro ed è pertanto usufruibile nel limite massimo di 2.000 euro, è però subordinato al rispetto di alcune regole molto stringenti sulle quali occorre prestare la necessaria attenzione.
Ecco quindi in concreto quello che occorre fare per poter godere della detrazione e quali sono i suoi limiti soggettivi ed oggettivi.
In primo luogo, nella versione attuale del Decreto Legge (al momento della stesura del presente articolo esso è ancora in corso di approvazione definitiva da parte del Parlamento e potrebbe pertanto essere soggetto a variazioni e/o integrazioni), non tutti gli acquisti di mobili sono agevolati. Possono infatti usufruire della detrazione soltanto i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 (“recupero edilizio”) e limitatamente agli interventi di recupero effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano stati iniziati dopo il 1° luglio 2008.
Il tenore della norma impone quindi che solo chi abbia effettivamente e legittimamente aperto una pratica per ottenere la deduzione per il recupero edilizio e ne abbia sostenuto le relative spese possa usufruire del bonus (nella tabella allegata sono riportati i principali adempimenti). Esiste quindi una limitazione soggettiva molto importante che restringe il campo ai soli soggetti IRPEF (con esclusione quindi delle società di capitali) e, fra questi, ai soli contribuenti, diversi dai condomini, che hanno posto in essere operazioni di recupero edilizio iniziate successivamente al 1° luglio 2008.
Oltre agli acquisti di mobili, risultano agevolati anche quelli di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (esclusi quelli già agevolati ai sensi del comma 353 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e successive proroghe, la cui detrazione è peraltro cumulabile con quella in esame), nonché apparecchi televisivi e computer.
La detrazione spetta inoltre a condizione che quanto acquistato sia finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non è chiaro al momento quali adempimenti saranno richiesti per dimostrare l'effettiva destinazione dei beni acquistati, ma si ritiene comunque necessaria, al fine di evitare possibili contestazioni, l'emissione da parte del venditore di una fattura dettagliata nella quale riportare con precisione anche il luogo di consegna della merce acquistata.
La norma prevede che le spese per l'acquisto dei beni agevolati debbano essere sostenute nel periodo che va dal 7 febbraio 2009 fino al 31 dicembre 2009; l'espresso riferimento al termine “sostenute” indica che quanto rileva non è tanto la materiale consegna dei beni, quanto piuttosto il loro pagamento, così che dovrebbe risultare agevolato l'acquisto di mobili eventualmente consegnati prima del 7 febbraio 2009 o dopo il 31 dicembre 2009, ma comunque pagati all'interno del suddetto periodo; allo stesso modo non sarà agevolato l'acquisto di mobili consegnati durante lo stesso periodo, ma pagati prima del 7 febbraio 2009 o dopo il 31 dicembre 2009.
Il Decreto Legge prevede inoltre che le spese documentate siano “effettuate con le stesse modalità” di cui al citato articolo 1 della Legge 27 dicembre n° 449 e quindi si ritiene che il pagamento debba avvenire tramite l'utilizzo degli speciali bonifici bancari (o postali) previsti ai sensi di tale norma, con l'indicazione quindi della causale del pagamento e del relativo numero di fattura, del codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, del numero di partita IVA o di codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La mancanza di tale formalità potrebbe comportare, stante l'assimilazione alle modalità di detrazione per il recupero edilizio, la decadenza dell'agevolazione.
Come precedentemente riferito, la detrazione spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta, comprensiva dell'IVA; essa deve essere scomputata dalle imposte dovute dal beneficiario in cinque quote annuali di pari importo e fino a concorrenza dell'imposta lorda dovuta per ciascun anno, così come risultante dalla dichiarazione (alternativamente, Modello UNICO o Modello 730).
Come già specificato, l'importo su cui calcolare la detrazione non può superare i 10.000 euro, così che la detrazione massima teoricamente spettante in forza della norma vigente è pari a 2.000 euro, scomputabili in ragione di 400 euro annui.
Particolare attenzione occorre porre all'inciso contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legge, laddove si precisa che la detrazione è “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali”: l'interpretazione letterale di tale periodo ci ricorda infatti che, in presenza di una pluralità di soggetti che abbiano posto in essere l'intervento di recupero sul medesimo immobile, la detrazione non può essere calcolata sull'importo massimo di diecimila euro per ciascun soggetto, ma che tale importo massimo debba essere suddiviso tra i vari aventi diritto.
La norma nulla dice se sia invece possibile o meno usufruire del bonus, sempre nel limite massimo di diecimila euro, per ciascun immobile sul quale si siano effettuati gli interventi di recupero agevolati, moltiplicando così l'importo massimo per il numero degli immobili interessati. Probabilmente le istruzioni ministeriali che verranno emanate in seguito e che non sono ancora al momento disponibili provvederanno a far luce su questa problematica che non dovrebbe comunque essere molto frequente nella pratica.
Si ricorda, infine, che i beneficiari delle detrazioni non devono necessariamente essere i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di recupero, ma è sufficiente che ne siano detentori in forza di titolo idoneo (ad esempio contratto di locazione o di comodato, debitamente registrato).
Termino qui questa breve disamina sulla parte del “D.L. Incentivi” che riguarda le agevolazioni all'acquisto di mobili, ricordando ancora che al momento in cui questo articolo viene scritto il Decreto è ancora in corso di conversione e potrebbe pertanto subire delle modifiche. In ogni caso, per il settore del mobile si tratta del primo intervento di sostegno al consumo mai effettuato e, pur con le limitazioni del caso, in particolar modo per il fatto che l'agevolazione è condizionata all'esecuzione di operazioni di recupero edilizio e che limita quindi di molto la platea dei potenziali beneficiari, deve essere accolto con favore in quanto segna l'ingresso del settore stesso fra quelli strategici all'interno del “Sistema Paese” e come tali meritevoli di particolare tutela in tempi di crisi.
ARTICOLI RECENTI